Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8774/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for minor offense due to lack of merit in non-prosecution claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8774/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Di Miceli inadmissible, upholding his conviction for theft and fraud. The appellant argued for non-prosecution based on the particular triviality of the act under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, ruling that the lower court correctly assessed the conduct's low offensiveness without needing to examine every evaluative element.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis, Art. 133 cod. pen.: The claim of non-prosecution due to particular triviality requires a complex, joint evaluation of all case specifics, including conduct modes, culpability, and damage, though only relevant elements need examination.

Parole chiave

Generato dall'IA
particular triviality non-prosecution claim criminal appeal low offensiveness Cassazione ordinanza assicurazione contro il furto tentato furto furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
- che il proposto motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.
Art. 133, comma 1 cod. pen.
art. 131- bis cod. pen
- che il proposto motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022
266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MICELI CRISTIAN nato a PALERMO il 17/04/1984 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a DI MICELI CRISTIAN per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo il 10 febbraio 2019); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che contesta il diniego della causa di non punibilità ex art. 131- bis cod. pen., è manifestamente infondato, posto che, per il diritto vivente, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590), anche se non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044), come accaduto nel caso di specie (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha puntualizzato che la condotta posta in essere dall'imputato non potesse ritenersi di offensività contenuta, dal momento che egli aveva dimostrato una provata abilità nella realizzazione della condotta); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere este