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Ordinanza — n. 8771/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on generic mitigating circumstances, ruling merit review requires non-arbitrary reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8771/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of generic mitigating circumstances, arguing they should prevail over aggravating factors. The court held that such comparative assessments fall within the trial court's discretionary power and are not subject to appellate review unless based on arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 624, 625 c.p.: Appeals against discretionary assessments of mitigating versus aggravating circumstances are inadmissible unless the lower court's reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances aggravating circumstances discretionary power appellate review Italian criminal law inadmissible appeal penal sentencing crimine

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRESCHI NUNZIO nato a PALERMO il 23/11/1987 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a FRESCHI NUNZIO per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso in Palermo fino al 12 giugno 2018); - che l'atto di impugnativa consta di un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che censura il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle contestate e ritenute aggravanti, è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931), come nel caso che occupa (vedasi pag. 3 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pena irrogata non fosse suscettibile di ulteriore riduzione in ragione delle peculiari modalità di realizzazione della condotta); - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presid