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Ordinanza — n. 8770/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible, rejecting sentencing review in criminal appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8770/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giuseppe Muriella's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the denial of a mitigating circumstance and the sentencing severity, arguing procedural errors and excessive punishment. The court rejected these claims as generic, unsupported by facts, and contrary to the principle that sentencing discretion in criminal appeals is limited to cases of arbitrariness or illogical reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 62 n. 6 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals against sentencing are inadmissible if generic or unsupported by facts, as sentencing discretion is limited to cases of arbitrariness or illogical reasoning.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic appeal grounds sentencing discretion review mitigating circumstance denial court costs and fine furto di lieve entità indagine per furto testimonianza della vittima

Disposizioni normative citate

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Art. 62 n. 6 cod. pen.
- che il primo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MURIELLA GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 23/10/1994 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a MURIELLA GIUSEPPE per il delitto di cui agli artt. 110, 624-bis e 625 cod. pen. (fatto commesso in Altavilla Milicia il 16 aprile 2019); - che l'atto di impugnativa consta di quattro motivi;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che censura il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., è generico e manifestamente infondato, risultando dalla sentenza di primo grado, non contestata sul punto, che la richiesta di ammissione dell'imputato al giudizio abbreviato, con separazione della sua posizione processuale, era avvenuta all'udienza del 1 ottobre 2021 e non all'udienza del 13 dicembre 2021, allorché la difesa dell'imputato medesimo aveva depositato la documentazione relativa all'offerta reale effettuata nei confronti della persona offesa, che, comunque, non l'aveva riscontrata; - che il secondo ed il terzo motivo, che contestano la graduazione della pena, come operata dal primo giudice e confermata dal giudice di appello, non sono consentiti nel giudizio di legittimità e sono, comunque, manifestamente infondati, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie, essendosi valutata l'entità della sanzione irrogata non solo alla luce della personalità dell'imputato (che, come ammesso nel ricorso per cassazione, era ricaduto in attività delittuose, ma anche alla luce della gravità del fatto desunta dalle modalità di sua commissione; - che il quarto motivo, con il quale ci si duole della condanna dell'imputato alle «spese di giudizio», dalle quali, invece, sarebbe stato sollevato ove fosse stato assolto, è inammissibile in ragione della sua manifesta infondatezza e conclamata genericità; - rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore