Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific arguments and failure to address prior grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Martini Marco inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to ex officio consider the cause of non-punishment due to the minor nature of the offense, citing a lack of specific reasoning in the second-degree judgment. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning sufficient and the appellant's new submissions merely repetitive of previously dismissed grievances without substantive legal argumentation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to provide specific arguments distinguishing the current case from prior grievances or if the lower court's reasoning is deemed sufficient and not manifestly lacking.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARTINI MARCO nato a ARTENA il 14/09/1963 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Martini Marco era stato condannato in relazione al reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, atteso che, «in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen, la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa proscioglitiva, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale» (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160); che, nel caso in esame, non si evince con evidenza tale lacuna motivazionale, atteso che, a fronte di una condotta connotata da particolare scaltrezza, il ricorrente si è limitato a delle generiche e non decisive asserzioni; - che il secondo motivo è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 4 e 5 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato; - che la memoria dell'avv.
Andrea Labasi non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell'originario ricorso; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consiglie