Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion belongs to the trial court under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sgroi Dario inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a partial reform of his sentence by the Florence Court of Appeal regarding crimes under the 1975 Law and the Penal Code. The court ruled that sentencing gradation falls within the trial judge's discretion and is not subject to re-evaluation in cassation unless arbitrary or unmotivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the congruity of a sentence determined by the trial judge, as this constitutes an exercise of judicial discretion reserved for the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGROI DARIO nato a CATANIA il 12/08/1964 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con sentenza emessa il 31 gennaio 2020, il Tribunale di Pisa, aveva condannato Sgroi Dario, in ordine ai reati di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975, all'art. 660 cod. pen. e all'art.612 cod. pen.; che, con sentenza del 13 gennaio 2024, la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando l'estinzione dei primi due reati e rideterminando la pena; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. quarta pagina della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Preside