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Ordinanza — n. 8765/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses generic cassation appeal for lack of specific legal grounds and references.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8765/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Amdouni Khaled inadmissible due to its intrinsically generic nature. The appellant challenged a second-instance conviction for crimes under Articles 73 and 495 of the Penal Code but failed to articulate specific legal grounds. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 368, comma 1, c.p.p.; Art. 369, comma 1, c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks a precise statement of legal grounds and corresponding references to the reasoning of the contested act.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic legal grounds lack of specific references procedural costs award Article 368 c.p.p. motivi di cassazione documenti d'identità ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 368, comma 1, c.p.p.
Art. 369, comma 1, c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMDOUNI KHALED nato il 09/12/1998 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Amdouni Khaled era stato condannato in relazione ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 495 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente