Cassation appeal dismissed as inadmissible because prescription period expired after the appellate court's judgment was pronounced.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals by Laforé Enrico and Lanza Aurora inadmissible, confirming their conviction for aggravated theft. The appellants argued for prescription, but the court found the nine-year limitation period expired only on January 24, 2024, after the October 2023 appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appellate court could not have been unaware of the non-expired status at the time of its decision, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 156 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the prescription period for the crime expires after the appellate judgment is pronounced, as the appellate court could not have been unaware of the non-expired status at the time of its decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LAFORE' ENRICO nato a CUORGNE' il 01/06/1962 LANZA AURORA nato a VETRALLA il 14/10/1962 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Laforé Enrico e Lanza Aurora erano stati condannati in relazione al reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del loro difensore; - che il primo motivo è manifestamente infondato, atteso che, considerata la recidiva, correttamente ritenuta e applicata da entrambi i giudici di merito, il termine massimo di prescrizione (pari a nove anni) risulta decorso solo il 24 gennaio 2024, dopo la sentenza di appello, pronunciata il 10 ottobre 2023; che, dunque, il reato per il quale è intervenuta condanna, al momento della pronuncia della sentenza di appello, non era estinto; che l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.
U., n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); che deve essere ribadito che la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non consente la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale, con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul merito del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164;
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D. L., Rv. 217266); - che il secondo motivo è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare — al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza — una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore I