Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and non-reviewable sentencing balance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged a second-instance judgment that had reduced his sentence by excluding recidivism. The court rejected the appeal because the first ground was too generic and the second ground concerned the discretionary balance of aggravating and mitigating circumstances, which is non-reviewable in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 133 c.p.: The appeal must state specific legal grounds referencing the contested judgment, and the appellate court's discretionary balancing of aggravating and mitigating circumstances is non-reviewable in cassation if sufficiently motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OWUSU EMMANUEL CUI 044UKA9 nato a POZZUOLI il 09/12/1995 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha riformato — escludendo la recidiva — la pronuncia di primo grado con la quale Owusu Emmanuel era stato condannato in relazione al reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo è intrinsecamente generico, in quanto privo di una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato; - che il secondo motivo è inammissibile, atteso che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha reso ampia motivazione sul bilanciamento delle circostanze (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Preside