Ordinanza — n. 8762/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XODO MAIKEL nato a PIOVE DI SACCO il 26/06/1960 GOTTARDO CRISTIAN nato a PIOVE DI SACCO il 14/07/1987 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8762/2025 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XODO MAIKEL nato a PIOVE DI SACCO il 26/06/1960 GOTTARDO CRISTIAN nato a PIOVE DI SACCO il 14/07/1987 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: XODO MAIKEL nato a PIOVE DI SACCO il 26/06/1960 GOTTARDO CRISTIAN nato a PIOVE DI SACCO il 14/07/1987 avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Xodo Maikel e Gottardo Cristian erano stati condannati in relazione al reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, gli imputati, con un unico atto, hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che l'unico motivo dei ricorsi è inammissibile, in quanto diretto a sollecitare — al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza — una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); che, come più volte osservato da questa Corte (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027), i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione non possono essere superati ricorrendo al vizio di violazione di legge, in difetto di un'espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza; - che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Pres