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Ordinanza — n. 8761/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses cassation appeal for attempted aggravated theft as facts are manifestly unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8761/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Leonardo Bevilacqua inadmissible. The appellant had been convicted of attempted aggravated theft, arguing the conviction was erroneous. The court rejected this claim because the judicial record confirms the defendant was previously convicted for two separate property crimes.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, as the judicial record conclusively establishes the defendant's prior convictions for property offenses.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility manifestly unfounded grounds attempted aggravated theft property crimes conviction judicial record evidence reati contro il patrimonio valore patrimoniale tentato furto

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA LEONARDO nato a MELITO DI PORTO SALVO il 02/04/1976 avverso la sentenza del 03/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Bevilacqua Leonardo era stato condannato in relazione al reato di furto aggravato tentato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che la censura mossa con l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondata, posto che, dal casellario giudiziale in atti, risulta che l'imputato è stato condannato per due reati contro il patrimonio; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere