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Ordinanza — n. 8760/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds not raised in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8760/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the second-instance conviction for aggravated theft, but the court found the new grounds were not previously raised in the appeal summary. Consequently, the appeal was rejected because the alleged new argument was already covered by the contested points in the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds raised are not new and were already formulated in the appeal to the court of appeal.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility new grounds requirement second instance review procedural economy principle aggravated theft conviction ritardo ingiustificato dell'azione penale spese di difesa ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIAROLANZA GIUSEPPE nato a VILLARICCA 11 16/12/1973 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale Chiarolanza Giuseppe era stato condannato in relazione al reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che la censura mossa con l'unico motivo di ricorso è inedita, posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che il deducente avesse formulato doglianze in ordine, appunto, al tema dedotto con il ricorso in cassazione; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente