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Ordinanza — n. 8759/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on aggravated theft sentencing, ruling penalty discretion bars cassation review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8759/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Ivan D'Urso's appeal inadmissible regarding the sentence for aggravated theft. The appellant argued the penalty was excessive, but the court held that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court refused to re-evaluate the sentence's appropriateness, citing established precedent that such grievances are inadmissible unless arbitrary or unmotivated.

Regesto Legislator

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Art. 132, 133 cod. pen.: The appropriateness of a sentence is a matter of judicial discretion; therefore, appeals in cassation challenging the congruity of the penalty are inadmissible unless the determination is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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aggravated theft sentencing discretion cassation inadmissibility penal code articles judicial arbitrariness gravità della pena sentenza penale sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario
pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv.
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia
Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'URSO IVAN nato a NAPOLI il 22/08/1968 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bologna, per quanto qui di interesse, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale D'Urso Ivan era stato condannato in relazione al reato di furto aggravato; - che, avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia; - che il ricorso censura genericamente la sentenza impugnata in relazione all'entità della pena; - che il ricorso prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142;

Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Cilia, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 febbraio 2025 Il Consigliere estensore Il Prèsr