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Ordinanza — n. 8758/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of special defense counsel signature on the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8758/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because it was signed personally by the convicted defendant rather than by a lawyer enrolled in the special register. The appellant, Mosowa Marvel, challenged a second-instance conviction for a crime under Article 73 of the Penal Code, arguing a defect in the sentencing reasoning. The court rejected this substantive argument, ruling that the procedural violation of the signature requirement rendered the petition void ab initio.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Criminal appeals must be signed by a special defense counsel, and personal signatures by the convicted party result in immediate inadmissibility.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility special defense counsel requirement personal signature defect Cassa delle ammende procedural nullity motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso, a norma dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 73, d.P.R. 309/1990
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOSOWA MARVEL nato il 09/03/1984 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato av\).s/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mosowa Marvel ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente