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Ordinanza — n. 8757/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of representation by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8757/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal filed by Lovreglio Vincenzo inadmissible because it was signed personally rather than by a qualified defense attorney. The appellant challenged a preliminary judgment regarding a tax evasion penalty under Italian law, arguing a defect in the sentencing rationale. The court rejected this procedural flaw as the primary ground, ruling that personal signing without a registered specialist violated mandatory representation requirements.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 444 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if not signed by a defense attorney registered on the special roll of the Court of Cassation.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility special defense attorney roll personal signing requirement tax evasion penalty procedural defect atto privo di sottoscrizione violazioni delle norme procedurali imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso, a norma dell'art. 613, comma 1, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990
pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOVREGLIO VINCENZO nato a BARI il 28/11/1983 avverso la sentenza del 19/09/2024 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TRANI-dato avviso allc-parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; • Lovreglio Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Trani emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. Il ricorso, a norma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., è inammissibile in quanto sottoscritto dal ricorrente personalmente e non da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente