Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8753/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against appellate settlement sentence dismissed for inadmissible grounds not permitted by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8753/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a settlement sentence under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure using grounds not permitted by law. The appellant argued defects in the formation of the party's will to settle, the prosecutor's consent, and the judge's statement, while the court noted that complaints regarding waived reasons or the lack of evaluation of acquittal conditions are excluded. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. The cassation appeal against a settlement sentence is inadmissible if it relies on grounds concerning waived reasons or the non-evaluation of acquittal conditions, as these are not permitted exceptions to the finality of the settlement procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility settlement sentence finality waived reasons exclusion acquittal conditions evaluation procedural costs allocation adeguamento della pena alleggerimento della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 129 c.p.p.
art. 599 bis cod. proc. pen
Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MARIA GAETANO nato a CATANIA il 18/07/1992 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdate-a4A4s9-alle-P-a4=t-ii udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Di Maria Gaetano ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, emessa ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., in relazione ai reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo di ricorso vizio della motivazione in ordine alla rideterminazione della pena. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere,