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Ordinanza — n. 8751/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as late; procedural deadline missed by nearly two months.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8751/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed significantly after the statutory deadline. The appellant, Tasca Cristofer Luca, missed the final filing date by nearly two months due to a miscalculation of the procedural timeline for absent defendants. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal filed after the expiration of the statutory time limit, calculated from the judgment date plus required periods for absent defendants, is inadmissible and results in the loss of the right to appeal.

Parole chiave

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late cassation appeal procedural time limit absent defendant inadmissible appeal statutory deadline tempestività dell'inoltro preclusione per tardività istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TASCA CRISTOFER LUCA nato a GELA il 11/03/1993 avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA CiatO-clWiSe-a+le-palti-; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Tasca Cristofer Luca ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990. Il ricorso è tardivo. Il termine per impugnare scade in data 28/07/2024 (dal 29/02/24 più 90 giorni per deposito della motivazione più 45 giorni per impugnare più ulteriori 15 giorni, trattandosi di imputato assente). Il ricorso è stato depositato il 23/09/2024 ed è pervenuto alla cancelleria della Corte di appello il 25/09/2024. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente