Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8749/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waived grounds and lack of statutory grounds for appeal against settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8749/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a settlement judgment under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant had previously waived grounds related to acquittal conditions and the conduct's qualification, which are not subject to review. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against settlement judgments are inadmissible if they concern waived grounds or issues not permitted by law, such as the formation of the party's will or the prosecutor's consent.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility criminal settlement judgment waived grounds of appeal Article 599-bis code procedural costs award rinuncia alla motivazione motivi di cassazione motivi validi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 c.p.p.
73 d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine all'omessa valutazione dei motivi non oggetto di rinuncia e con il secondo motivo violazione di legge in ordine all'art. 129 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R.309/1990
pen., in relazione a ripetute violazioni dell'art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine all'omessa valutazione dei motivi non oggetto di rinuncia e con il secondo motivo violazione di legge in ordine all'art.
art. 129 cod. proc.pen
73 d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine all'omessa valutazione dei motivi non oggetto di rinuncia e con il secondo motivo violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc.pen.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORGIONE GERARDINA nato a ACERRA il 04/07/1995 avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIP-€1,1510--auziso-a-lie~ udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Forgione Gerardina ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., in relazione a ripetute violazioni dell'art. 73 d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo di ricorso violazione di legge in ordine all'omessa valutazione dei motivi non oggetto di rinuncia e con il secondo motivo violazione di legge in ordine all'art. 129 cod. proc.pen.

Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti. Si è affermato che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).

Nel caso in disamina la ricorrente ha rinunciato ai motivi assolutori e a quelli concernenti la qualificazione della condotta. Il ricorso è pertanto inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente