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Sentenza — n. 8747/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls conviction for minor tobacco possession as it is now an administrative offense under new 2024 law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8747/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance conviction for Raffaele Iovinella regarding the possession of 300 grams of smuggled tobacco. Although the defendant argued for generic mitigating circumstances and challenged the logic of the lower court's reasoning, the court noted that Legislative Decree 141/2024 reclassified possession of quantities under 15 kilograms as an administrative offense rather than a crime. Consequently, the conviction was declared void because the alleged conduct no longer constitutes a criminal offense under current law.

Regesto Legislator

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Legislative Decree 26 September 2024, n. 141, Art. 84; Art. 85: Possession of smuggled processed tobacco under 15 kg is an administrative offense, not a crime; therefore, criminal convictions for such acts are void.

Parole chiave

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Legislative Decree 141/2024 tobacco contraband administrative offense criminal recidivism nullity of conviction smuggled tobacco quantitative thresholds recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Legislative Decree 26 September 2024, n. 141, Art. 84
Legislative Decree 26 September 2024, n. 141, Art. 85
D.P.R. 437/1973, Art. 291 bis
D.P.R. 437/1973, Art. 296
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IOVINELLA RAFFAELE nato a AVERSA il 25/09/1981 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Iovinella Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza .di condanna per il reato di cui agli artt. 291 bis comma 2, e 296, comma 2, D.P.R.4371973, per aver detenuto grammi 300 di TLE, con la recidiva specifica, deducendo con il primo motivo, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e con il secondo illogicità e genericità della motivazione, evidenziando l'esiguità del quantitativo.

Si premette che con il decreto legislativo del 26 settembre 2024, n. 141, si è proceduto ad una integrale rivisitazione della materia. In particolare, l'articolo 84 del decreto legislativo, che ha sostituito l'articolo 291-bis del vecchio testo unico, stabilisce ora al comma 1 che «chiunque introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene a qualunque titolo nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato di contrabbando superiore a 15 chilogrammi convenzionali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Tuttavia, ai sensi del comma 2, se tali fatti «hanno a oggetto un quantitativo di tabacco lavorato fino a 15 chilogrammi convenzionali e qualora non ricorrano le circostanze aggravanti di cui all'articolo 85, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, non inferiore in ogni caso a euro 5.000».

L'articolo 85, a sua volta, stabilisce che, nelle ipotesi previste dall'articolo 84, si applica la multa di euro 25 per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, in determinate ipotesi elencate nella suddetta norma. Pertanto, alla luce delle suddette innovazioni normative, anche in caso di recidiva, la detenzione per la vendita di tabacchi lavorati esteri in quantità inferiore ai 15 chilogrammi convenzionali costituisce còndotfa non più prevista daìla legge come reato, 'essendo sanzionata, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, d.

Igs. 26 settembre 2024, n. 141, solo come illecito amministrativo, salvo che ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 85 del predetto decreto. Nella specie, il fatto contestato è relativo alla detenzione a fini di vendita di 0,300 Kg. di tabacchi lavorati esteri. La condotta, per effetto della riforma del 2024, è quindi penalmente irrilevante. Si impone pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti non sono previsti dalla legge come re