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Ordinanza — n. 8746/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for drug possession as facts and evidence evaluation belong to trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellate court had convicted the defendant for drug possession based on the quantity and packaging of cocaine and cannabis found, rejecting the defense's claim of personal use. The supreme court ruled that assessing the credibility of evidence and reconstructing the facts regarding the drug's purpose are exclusive competencies of the trial judge, which are not reviewable in cassation unless the reasoning is flawed.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the trial court's evaluation of evidence or factual reconstruction, as these determinations are binding provided they are supported by adequate and exhaustive reasoning.

Parole chiave

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drug possession personal use defense evidence evaluation factual reconstruction cassation inadmissibility quantitative analysis drug trafficking detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 606 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLUCCI DONATO SALVATORE nato il 13/10/1982 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Colucci Donato Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, 80, comma 1 lett. g), d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, lamentando l'uso personale dello stupefacente.

Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità dal quantitativo di sostanza stupefacente, dalla natura eterogenea delle sostanze e dalle modalità di confezionamento (si tratta di grammi 28,161 di cocaina da cui sono estraibili 87 dosi e grammi 275,98 di cannabis quantitativo idoneo alla preparazione di 2782 dosi), ritenendo pertanto non credibile la tesi difensiva secondo cui lo stupefacente costituisse una scorta destinata all'uso personale durante il lungo periodo di detenzione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. • Co