Italian Court dismisses appeal against drug conviction for inadmissible grounds regarding evidence evaluation and sentencing mitigation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the challenged issues concerned factual evaluation reserved for the trial court. The appellant argued the drugs were for personal use and sought generic mitigating circumstances, but the lower court found evidence of pre-packaged dosing and hidden storage contradicted this defense. The court upheld the denial of mitigation based on the appellant's prior criminal record and the absence of positive elements, citing established case law on sentencing reforms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 60 c.p.: Appeals challenging the trial court's assessment of evidence or the denial of statutory mitigating circumstances are inadmissible in cassation unless the lower court's reasoning is manifestly insufficient or arbitrary.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINI ROBERTO nato a ROMA il 09/07/1945 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Marini Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità per la detenzione e cessione di sostanza stupefacente, essendo lo stupefacente destinato all'uso personale, anche insieme al Valletti, a cui il ricorrente aveva ceduto due dosi di cocaina, e con il secondo, violazione di legge in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte d'appello ha ritenuto che la tesi difensiva - secondo cui la cocaina sarebbe stata interamente destinata all'uso personale -risulta smentita dalle modalità di conservazione della sostanza, già suddivisa in dosi preconfezionate e pronte per la cessione nonché dalle modalità di occultamento di essa in particolare evidenziando che le bustine termosaldate, rinvenute nel corso della perquisizione 4.— personaleVdomiciliare disposta nei confronti dell'imputato qualche giorno dopo che il Valletti Michele si era recato presso l'abitazione del Marini per acquistare due involucri in cellophane contenenti cocaina, erano state occultate all'interno dell'abitazione e nel giardino dell'imputato in luoghi poco accessibili e difficilmente conciliabili con un acquisto orientato al consumo personale.
Il giudice ha ritenuto inoltre che il ricorrente non abbia fornito informazioni precise tali da rendere plausibile la tesi difensiva dell'acquisto della stupefacente su richiesta di un terzo, e valorizzato le dichiarazioni rese dal Valletti il quale ha dichiarato di essersi recato presso l'imputato su indicazione di amici allo scopo di effettuare l'acquisto di sostanza stupefacente. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).
Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Nel caso in disamina, il giudice ha fatto riferimento ai precedenti penali da cui è gravato il ricorrente e richiamato l'assenza di elementi positivi da valutare ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio.Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere esten