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Ordinanza — n. 8742/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it challenges a settlement agreement rather than a formal conviction under Art. 599 bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8742/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against a settlement agreement (concordato) rather than a formal conviction under Article 599 bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued for a violation of law regarding the assertion of liability, but the court held that only specific grounds related to the formation of will, prosecutor consent, or divergent pronouncements are admissible for such appeals. Consequently, complaints regarding waived reasons or the lack of evaluation of exemption conditions were rejected, leading to the dismissal and an order for the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p. - A cassation appeal against a settlement agreement is inadmissible if it relies on grounds not permitted by law, specifically excluding complaints about waived reasons or the non-evaluation of exemption conditions.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility settlement agreement concordato Article 599 bis criminal procedure waived reasons doglianze procedural costs and fine concorso di motivi di sospensione concorso ideale concorso di responsabilità

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis cod. proc. pen.
Infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
art. 599 bis cod. proc. pen
Infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969
(Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEBASTIANELLI VALENTINA nato a ROMA il 24/12/1997 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Sebastianelli Valentina ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna, emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., deducendo con unico motivo di ricorso violazione di legge in ordine l'affermazione della responsabilità. Il ricorso è inammissibile perché proposto avverso sentenza di concordato in appello per motivi non consentiti.

Infatti, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969). Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio