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Ordinanza — n. 8739/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for necessity defense failure and sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8739/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking and its specific sentencing. The appellant argued that necessity should excuse the sale of cocaine due to financial desperation, but the court rejected this, noting that poverty does not constitute a grave and imminent danger justifying the violation of superindividual interests protected by the law. Furthermore, the court affirmed that the appellate judge's determination regarding the mitigating circumstances and the final penalty was fully justified and thus not subject to review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 54 cod. pen.: The defense of necessity is inapplicable to drug trafficking when the alleged danger of poverty is not grave and imminent, as legal alternatives exist, and the protected interest is superindividual; sentencing determinations based on personality and specific circumstances are final in cassation proceedings.

Parole chiave

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drug trafficking necessity defense superindividual interest protection poverty as grave danger mitigating circumstances review Cassation inadmissibility dipendenza da sostanze stupefacenti traffico di cocaina contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 54 cod. pen.
73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata applicata la scriminante di cui all'art. 54 cod.pen., e con il secondo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
art. 54 cod.pen
73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata applicata la scriminante di cui all'art. 54 cod.pen., e con il secondo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
art. 73 d.P.R.309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YOHANNES NATNAEL GEDE nato il 04/01/1988 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Yohannes Natnael Gede ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata applicata la scriminante di cui all'art. 54 cod.pen., e con il secondo vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. Si osserva che il cosiddetto "spaccio per necessità", inteso come la cessione di sostanze stupefacenti per far fronte a uno stato di bisogno, non è configurabile, in quanto, ai fini dell'applicazione della scriminante dello stato di necessità, il pericolo di indigenza non è qualificabile come "grave e imminente", né "altrimenti evitabile", sussistendo sempre delle alternative lecite per far fronte al proprio stato di bisogno, come la richiesta di aiuto alle istituzioni o il ricorso a lavori leciti, nonché in ragione dell'interesse tutelato dalla norma di cui all'art. 73 d.P.R.309/1990, che protegge interessi superindividuali.

Pertanto, correttamente, la Corte d'appello ha escluso la scriminante dello stato di necessità, ed affermato la penale responsabilità per la detenzione di 11 involucri contenenti cocaina pari a 64 dosi medie. Anche le determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità ove il giudice a quo abbia adeguatamente motivato. Nel caso in disamina La Corte territoriale ha ritenuto congrua rispetto alla gravità del fatto e la personalità dell'imputato alla luce del precedente specifico la pena di 8 mesi di reclusione ed euro 1400 di multa, ritenendo di non dover concedere le circostahze attenuanti • genetiche in relazione ll'atteggiamento dell'imputato, il quale ha negato la responsabilità, persino sostenendo di aver trovato la droga tra i vestiti rinvenuti per strada.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a fàvore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,