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Ordinanza — n. 8738/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against drug conviction where quantity proves intent to sell rather than personal use.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8738/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's factual findings on drug quantity and packaging were beyond its review scope. The appellant argued the hashish was for personal use, but the appellate court determined the 173 grams and specific labeling indicated trafficking intent. Consequently, the court upheld the conviction because the evidence logically supported the conclusion of selling over personal consumption.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 73, d.P.R. 309/1990: Appeals challenging the motivation regarding criminal responsibility based on the nature of drug possession are inadmissible when the quantity and packaging objectively demonstrate intent to sell rather than personal use.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking personal use defense quantity analysis packaging evidence cassation inadmissibility hashish possession criminal liability detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363, c. 4 c.p.p.
Art. 73, d.P.R. 309/1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MLOUKI AYOUB nato il 20/04/1991 avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Mlouki Ayoub ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo lo stupefacente destinato all'uso personale. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dal quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish detenuto, pari a 173 grammi netti, suddivisi in due panetti contraddistinti con specifiche etichette adesive, dal quale potevano ricavarsi 2.232 singole dosi medie, con principio attivo particolarmente elevato pari a 32,45% e a 34,42%, quantitativo incompatibile con un uso esclusivamente personale in ragione della rapida deperibilità di tale tipologia di sostanza stupefacente; il giudice in particolare ha evidenziato che, anche considerando il ricorrente come un grande consumatore di hashish, il numero di dosi medie droganti ricavabili dalla sostanza stupefacente detenuta è comunque poco compatibile con un uso personale da effettuarsi in un ristretto arco di tempo, peraltro considerato che lo stesso ricorrente ha affermato di avere un l'abitudine di fumare la sera dopo il lavoro, ed assumendo valenza neutra il mancato rinvenimento di materiale per il confezionamento e di strumenti per la pesatura o di denaro.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estens re Il Presi