Cassation appeal against penalty application on request dismissed for lack of admissible grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a penalty application on request based on alleged lack of reasoning and failure to acquit, rather than the specific grounds permitted by law. Since the appeal did not address the expression of the defendant's will, the correlation between request and judgment, legal qualification, or legality of the penalty, the Court ruled it inadmissible under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against penalty applications on request are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, correlation, legal qualification, or penalty legality; appeals based on general lack of reasoning or acquittal are inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ALLA nato il 03/01/1999 avverso la sentenza del 25/09/2024 del GIP TRIBUNALE di TORINOudita la la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; o FAII Alla ricorre per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso difetto di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio e alla mancata pronuncia di sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Deve invero rammentarsi che, secondo quanto previsto dall'art. 448, comma 2- bis, cod. proc. pen. - disposizione introdotta con la legge 23 giugno 2017, n. 103 -, il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Nel caso in esame il ricorrente lamenta difetto di motivazione nella determinazione della pena e al mancato proscioglimento. Quindi, il ricorrente non ha posto a sostegno del suo ricorso alcuna della ipotesi per le quali è attualmente consentito il ricorso per cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta, non avendo sollevato questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il