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Ordinanza — n. 8733/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because defense lawyer was not on the special bar for superior courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni Cavallaccio's appeal inadmissible because his defense lawyer, Gennaro Marco Apicella, was not registered on the special bar for superior courts. Although the lawyer drafted and signed the appeal, the Court strictly applied Article 613 of the Code of Criminal Procedure, which mandates inadmissibility for appeals signed by unauthorized counsel. Consequently, the Court ordered Cavallaccio to bear the procedural costs and pay a fine to the Fine Collection Fund.

Regesto Legislator

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Art. 613 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The signature of a defense lawyer not enrolled on the special bar for superior courts renders a cassation appeal inadmissible, regardless of whether the appeal was converted from an erroneous appeal, and imposes the burden of costs on the appellant.

Parole chiave

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special bar requirement cassation inadmissibility unauthorized defense counsel procedural costs fine collection fund motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile.
Art. 613 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro
pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv.
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti
Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv.
Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova
altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv.
Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLACCIO GIOVANNI nato a TRENTOLA DUCENTA il 15/11/1954 avverso la sentenza del 12/01/2023 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETEREdato avvpgóalle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Cavallaccio Giovanni ricorre per cassazione avverso sentenza la sentenza emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha condannato l'imputato per i reati di cui agli artt. 44 lett.c), 83 e95, 64 e 71, 65 e 72, D.P.R.380/2001, 181 D.Ivo 42/2004, 54e 1161 del codice della navigazione.

Il ricorso (da trattarsi ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.) è inammissibile. Dalla consultazione dell'Elenco speciale degli avvocati cassazionisti emerge infatti che l'avvocato Apicella Gennaro Marco, difensore di fiducia dell'imputato, che ha provveduto a redigere e a sottoscrivere l'impugnazione, non risulta essere professionista abilitato al patrocinio avanti alle Giurisdizioni superiori. Al riguardo, questa Corte ha ripetutamente ribadito che la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art.613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (Sez. 3, n. 48492 del 13/11/2013, Scolaro, Rv. 258000;

Sez. 3, n. 2233 del 14/07/1998, Allegretti, Rv. 211855; cfr. altresì Sez. 6, n. 42385 del 17/09/2019, Maslova, Rv. 277208, quanto all'inderogabilità dei requisiti formali all'uopo previsti). Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento' nonché quello del vertannehto della somma, in f avore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presiden