Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction due to lack of admissible legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for drug trafficking was flawed because the drugs were intended for personal use, but the appellate court had already established the intent to sell based on evidence like hidden quantities and lack of funds. The Supreme Court ruled that the appellant's complaints regarding the assessment of evidence and fact-finding fall outside the scope of admissible legal challenges in cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: Appeals challenging the factual assessment of evidence or the reconstruction of facts are inadmissible in cassation proceedings, as such evaluations are bound by the reasoning of the trial court.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRASHERI MARILDO nato il 20/07/1988 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Frasheri Marildo ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo con unico motivo vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, essendo lo stupefacente destinato all'uso personale. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la Corte d'appello ha inferito la sussistenza della finalità di spaccio dalle modalità di occultamento della sostanza , occultata nel vano del serbatoio dell'automobile, sebbene nell'abitazione fosse presente già una consistente scorta, dal quantitativo complessivo di sostanza stupefacente detenuta, da cui sono estraibili nel complesso 68 dosi medie singole, dalla mancanza di mezzi economici per l'acquisto, trattandosi di soggetto disoccupato e ritenendo non credibile la tesi che la compagna gli abbia fornito un sostegno economico pur avendolo allontanato, dalla propria abitazione, dal rinvenimento di un bilancino, dalla sussistenza di messaggi rilevati sul cellulare con possibili clienti, nonché da una precedente condanna specifica, in relazione alla detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente in un'occasione di rave party.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere estensor Il Preside