Cassation appeal dismissed for lack of admissibility as merits issues regarding particular leniency are non-justiciable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant's complaints regarding the lack of recognition for particular leniency concern the merits of the case. The lower court had convicted the defendant for transporting 5.6 grams of hashish to his father in prison, finding the circumstances warranted leniency. Since the Court of Cassation cannot review factual determinations or the application of leniency without clear legal errors, the appeal was rejected.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 n. 1 lett. b) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible when they challenge the substantive evaluation of facts or the application of particular leniency, as these determinations are bound by the reasoning of the trial court.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALITI EKREM nato a PISA il 08/12/1997 avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; • Haliti Ekrem ricorre per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.
Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento al quantitativo, non di minima rilevanza, di stupefacente del tipo hashish che il ricorrente illecitamente portava all'interno della casa circondariale per consegnarlo al padre detenuto presso tale istituto, pari al peso lordo di grammi 5,6, da cui sono estraibili ben 5 dosi, e richiamato le modalità della condotta, avendo l'imputato cercato di eludere i controlli.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 genn