Italian Court dismisses criminal appeal as generic and abstract, ruling it inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Sinanovic Sabato and Halilovic Michael inadmissible. The appellants challenged a second-instance judgment that partially reformed their sentence due to lack of prosecutability for certain crimes while confirming convictions for aggravated theft. The court rejected their arguments as extremely generic and founded on abstract concepts, lacking the necessary specificity required for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal must be specific and concrete; generic and abstract arguments lacking factual specificity are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SINANOVIC SABATO nato il 01/07/1987 HALILOVIC MICHAEL nato a MONCALIERI il 13/09/1991 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Sinanovic Sabato e Hagilovic MiclitZI ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che, dichiarando non doversi procedere in relazione a taluni dei reati ascritti per mancanza della condizione di procedibilità e conseguentemente rideterminando il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado, confermando la condanna dei ricorrenti per gli ulteriori reatii di furto pluriaggravato;
2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso presentato da entrambi gli imputati, con cui si censura la violazione della legge e la mancanza di motivazione in ordine al riconoscimento della responsabilità degli imputati, è estremamente generico perché fondato su argomenti del tutto astratti; da tale non specificicità deriva l'inammissibilità della ragione difensiva;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2