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Ordinanza — n. 8725/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal convictions for aggravated theft due to generic and inadmissible arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8725/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Gallieri Natascia and Quirini Sissi inadmissible. Both defendants argued against their criminal convictions for aggravated theft, citing flaws in the lower court's reasoning and sentencing. The court rejected these claims because the arguments were deemed too generic, lacking specific legal grounds or factual data to support the requests.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.; Art. 360 n. 1 lett. c c.p.p.: Appeals must be specific; generic arguments lacking legal or factual support render them inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic arguments rejection lack of legal grounds aggravated theft conviction Italian Court of Cassation reiterazione di reati penali reato continuato guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 n. 1 lett. b c.p.p.
Art. 360 n. 1 lett. c c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GALLIERI NATASCIA nato a BOLOGNA il 09/04/1975 QUIRINI SISSI nato a ROMA il 23/06/1984 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Gallieri Natascia e Quirini Sissi ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sentenza del 28 febbraio 2022 del Tribunale di Bologna con cui le imputate sono state condannata in relazione a plurimi episodi di furto aggravato e, ritenuto il vincolo della continuazione tra i reati, riconosciute le circostanze attenuanti generiche e l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. in regime di prevalenza sull'aggravante contestata e sulla recidiva, le aveva condannate alla pena ritenuta di giustizia;

2. Considerato che entrambi i motivi del ricorso dell'imputata Gallieri - con i quali la ricorrente si duole del vizio di motivazione circa la mancata assoluzione, nonché del trattamento sanzionatorio - sono inammissibili poiché prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;

3. Rilevato che il ricorso di Sissi Quirini - con cui ella lamenta il vizio della motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità - è anch'esso inammissibile in quanto caratterizzato da estrema genericità;

4. Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensor