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Ordinanza — n. 8723/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; appellant fails to prove lack of language understanding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8723/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued he lacked good understanding of Italian, but offered no specific personal history or concrete circumstances to support this claim. The court rejected the appeal because the argument was too generic and apodictic to substantiate the alleged lack of subjective intent.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 363 c.p.p.: An appeal alleging lack of good understanding of the language must be supported by specific personal facts; generic assertions without concrete evidence are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of language understanding subjective intent proof generic appeal argument procedural costs award inganno sull'identità falsa testimonianza identificazione credibile

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 363 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL TOUKEBRI AHMED (CUI 04380S) nato il 23/01/1986 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che El Toukebri Ahmed ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che, dichiarando il non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ad uno dei reati ascritti e assolvendo l'imputato in relazione ad altra contestazione, conseguentemente ha rideterminato il trattamento sanzionatorio, confermando la condanna del ricorrente in relazione agli altri numerosi delitti di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, è generico e apodittico. Si deduce che il ricorrente non avrebbe buona comprensione della lingua italiana senza alcun riferimento specifico alla sua storia personale o ad altre condizioni o circostanze concrete;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio