Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prosecution condition under Art. 612 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Cavallo inadmissible regarding a conviction for grave threats. The appellant argued that the prosecution condition was missing due to a withdrawn private complaint, but the court found this argument legally unfounded. The court ruled that threats made with a weapon, specifically a lock-picking knife as in this case, are prosecutable ex officio under Article 612 of the Penal Code, rendering the procedural objection invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612 c.p.; Art. 339 c.p.: When a threat is made using a weapon as defined in Article 339 of the Penal Code, the offense is prosecutable ex officio, and a private complaint or its withdrawal does not suspend the public prosecution.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO GIUSEPPE nato a CARIATI il 25/03/1993 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giuseppe Cavallo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto minaccia grave;
2. Considerato che il ricorso, con cui il ricorrente eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità, per intervenuta rimessione di querela, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo. L'art. 612 cod. pen. stabilisce che quando la minaccia è fatta in uno dei modi di cui all'art.339 cod. pen. — come accaduto nel caso di specie, in cui l'imputato si è avvalso dell'utilizzo di un coltello a serramanico - il reato è procedibile d'ufficio.
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ent