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Ordinanza — n. 8720/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of prosecution condition under Art. 612 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8720/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Giuseppe Cavallo inadmissible regarding a conviction for grave threats. The appellant argued that the prosecution condition was missing due to a withdrawn private complaint, but the court found this argument legally unfounded. The court ruled that threats made with a weapon, specifically a lock-picking knife as in this case, are prosecutable ex officio under Article 612 of the Penal Code, rendering the procedural objection invalid.

Regesto Legislator

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Art. 612 c.p.; Art. 339 c.p.: When a threat is made using a weapon as defined in Article 339 of the Penal Code, the offense is prosecutable ex officio, and a private complaint or its withdrawal does not suspend the public prosecution.

Parole chiave

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prosecution ex officio grave threats weapon as means private complaint withdrawal procedural inadmissibility minaccia nel diritto penale minaccia alla sicurezza pubblica pubblica intimidazione

Disposizioni normative citate

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Art. 612 c.p.
Art. 339 c.p.
art. 612 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAVALLO GIUSEPPE nato a CARIATI il 25/03/1993 avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giuseppe Cavallo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la condanna dell'imputato per il delitto minaccia grave;

2. Considerato che il ricorso, con cui il ricorrente eccepisce la mancanza della condizione di procedibilità, per intervenuta rimessione di querela, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo. L'art. 612 cod. pen. stabilisce che quando la minaccia è fatta in uno dei modi di cui all'art.339 cod. pen. — come accaduto nel caso di specie, in cui l'imputato si è avvalso dell'utilizzo di un coltello a serramanico - il reato è procedibile d'ufficio.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali E della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Presi ent