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Ordinanza — n. 8718/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against second-instance penalty reduction for generic mitigating circumstances violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8718/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Davide Assumma and Khiar Akram inadmissible regarding their conviction for theft and attempted theft. The appellants argued for a reduction in sentence based on generic mitigating circumstances, but the court found their complaints to be mere grievances lacking specific argumentation against the lower court's factual findings. Consequently, the court ruled that the appeals failed to meet the strict requirements for admissibility in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals in cassation are inadmissible if they rely solely on factual grievances without providing a specific, reasoned critique of the lower court's evaluation of the evidence.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Admissibility Generic Mitigating Circumstances Factual Grievances Second Instance Review furto aggravato partecipazione al reato favoreggiamento

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Art. 624 c.p.
Rilevato che Davide Assumma e Khiar Akram ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna di entrambi gli imputati per il reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n.
Art. 625 c.p.
Art. 707 c.p.
e del solo Khiar per il reato ex art. 707 cod.
art. 707 cod. pen
e del solo Khiar per il reato ex art. 707 cod. pen.;

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, F.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ASSUMMA DAVIDE nato a REGGIO CALABRIA il 21/02/1994 KHIAR AKRAM nato a REGGIO CALABRIA il 20/08/2000 avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Davide Assumma e Khiar Akram ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che, rideterminando la pena, ha confermato la condanna di entrambi gli imputati per il reato di cui all'art. 624, 625, comma 1, n. 2), cod. pen. e del solo Khiar per il reato ex art. 707 cod. pen.;

2. Considerato che il primo motivo di entrambi i ricorsi, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità degli imputati, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono anche nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Come noto, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601;

Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

3. Rilevato che il secondo motivo di entrambi i ricorsi, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 17 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerata la stabile giurisprudenza di legittimità secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;

4. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 15 gennaio 2025 Il consiglier