Cassation court annuls appeal judgment due to statute of limitations expiring after appeal filing date.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the appellate judgment without remittal because the statute of limitations for the crimes expired on July 20, 2024, after the appeal was filed. The defendants argued the appeal's admissibility should prevent the court from declaring the crimes time-barred, but the court found this argument incorrect. Consequently, the court held that once the appeal relationship is validly established, the judge must apply the statute of limitations regardless of the appeal's timing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 494, 495 cod. pen.; Art. 129, comma 2 cod. proc. pen.: The statute of limitations must be applied by the court of cassation whenever the appeal relationship is validly established, even if the limitation period expires after the appeal is filed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CARACCIOLO VALERIA nato a REGGIO CALABRIA il 29/10/1992 DE STEFANO DIMITRI nato a REGGIO CALABRIA il 10/06/1973 avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza di primo grado, ha condannato Caracciolo Valeria e De Stefano Demitri per i reati di concorso in falso di cui agli artt. 494 e 495 cod. pen.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, tramite i difensori, proponendo due distinti atti di ricorso, entrambi contenenti motivi non tutti inammissibili, sicchè deve essere dichiarata la prescrizione dei reati, maturata in data 20 luglio 2024. In particolare, il secondo motivo ricorso proposto nell'interesse della Caracciolo (che si articola in tre motivi) - con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - ed il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di De Stefano (il quale ha articolato la sua impugnazione in quattro censure distinte), relativo alla sussistenza della prova di una reale partecipazione del ricorrente al reato, non sono inammissibili.
Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che, in quanto i reati sono stati commessi in data 02/09/2016, tenendo conto dei 140 giorni di sospensione (intervenuti nel periodo intercorrente dal giorno 23 maggio 2017 al giorno 10 ottobre 2017 in ragione dell'adesione del difensore all'astensione), in data 20 luglio 2024 è decorso il termine di prescrizione. Infatti, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice (cfr. per tutte Sez. U, n. 32 del 22/11/2000.
D.L., Rv. 217266 e Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818), solo l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. quale è la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso. Qualora invece il rapporto processuale debba considerarsi regolarmente aperto, il giudice dovrà dare applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in qualsiasi stato e grado del processo; 3.1.
Deve aggiungersi, per precisione, che il primo motivo del ricorso di Caracciolo - che deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito - è manifestamente infondato. La ricorrente non tiene in considerazione che il termine di prescrizione è rimasto sospeso dal 23/05/2017 al 10/10/2017 in ragione dell'adesione del difensore all'astensione. Ne consegue che, tenuto conto dei 140 giorni di sospensione, il termine di prescrizione è decorso il 20 luglio 2024 (02/03/2024 + 140 gg) dopo la pronuncia della sentenza impugnata, emessa il 12 marzo 2024;
4. Discende da quanto evidenziato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consi