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Ordinanza — n. 8716/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as groundless repetition of lower court arguments regarding criminal leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8716/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply Article 131 bis of the Penal Code, claiming the crime lacked particular minor gravity. The court rejected this as a mere repetition of arguments already dismissed at the appellate level without new argumentation. Consequently, the lower court's conviction was upheld, and the appellant was penalized for the procedural failure.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal that merely reiterates arguments already rejected by the appellate court without providing new, critical analysis is inadmissible as it fails to fulfill the function of a reasoned critique.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility repetition of arguments particular minor gravity Article 131 bis Penal Code Court of Cassazione procedure recidiva nell'infrazione aiuto all'evasione di detenuti passatore

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Rilevato che Domenico Passeri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., e del reato punito dagli artt.
Art. 99 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 624 cod. pen.
Art. 625 n.2 cod. pen.
Art. 61 n.5 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
Rilevato che Domenico Passeri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., e del reato punito dagli artt.
articolo 131 bis cod. pen
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv.
Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri
260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSERI DOMENICO nato a MESSINA il 20/04/1996 avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Domenico Passeri ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., e del reato punito dagli artt. 99, 110, 624, 625 n.2 e 61 n.5 cod. pen.;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen. - è inammissibile, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Le censure sono ripetute e non colgono la ratio dedicendi relativa all'applicazione dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. Il giudice di appello ha diffusamente motivato sul punto, affermando che, per le modalità della condotta e per l'entità del danno prodotto al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, il fatto commesso dal ricorrente non può qualificarsi come di "particolare tenuità".

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore li