Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8715/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for false identity declaration and denies recidiva objection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8715/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Asim Koleci inadmissible, confirming his conviction for false identity declaration under Article 495 of the Penal Code. The appellant argued for a different charge and contested recidivism, but the court found the first ground legally unfounded based on established case law regarding identity attestations. Furthermore, the objection to recidivism was rejected because such arguments are not admissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 495 cod. pen.; Art. 496 cod. pen.: The court holds that providing false identity declarations to a public official without identification documents constitutes the crime under Article 495, not the lesser offense of Article 496, and that recidivism objections are inadmissible in cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
false identity declaration Article 495 Penal Code recidivism objection inadmissibility cassation procedural rules public official identification uso di false generalità obbligo d'identificazione dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Asim Koleci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;
Art. 496 cod. pen.
- e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Asim Koleci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;
art. 496 cod. pen
- e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 47077 del 10/07/2019, Lauro
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOLECI ASIM nato il 17/01/1987 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Asim Koleci ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.;

2. Considerato il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza del fatto, è manifestamente infondato, in quanto la giurisprudenza di legittimità ritiene che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen. - e non il meno grave e residuale reato di cui all'art. 496 cod. pen., che punisce le sole dichiarazioni mendaci rilasciate, oltre che al pubblico ufficiale, anche a persona incaricata di pubblico servizio - la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca false dichiarazioni sulla propria identità, rivestendo dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali (Sez. 5, n. 47077 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839).

3. Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la sussistenza della recidiva, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: il giudice di merito ha fatto corretta applicazione (si veda, in particolare, pag.

4) dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigli