Cassation court dismisses appeal against attempted burglary conviction for procedural and substantive errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued for a lighter charge and exemption from punishment, but the court rejected these claims as procedurally improper or substantively unfounded. The decision relied on established principles that legal qualification cannot be raised for the first time in cassation and that sentencing discretion belongs to the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.; Art. 69 c.p.; Art. 132-133 c.p.: Legal qualification of facts cannot be raised for the first time in cassation proceedings; causes of non-punishment based on particular triviality require factual findings absent in the record; the prevalence of generic mitigating circumstances over specific aggravating ones is excluded by law; sentencing discretion remains with the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRUZZESE ANTONIO nato a CATANZARO il 17/05/1978 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Antonio Abruzzese ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di tentato furto in abitazione;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente denunzia la violazione della legge in ordine alla omessa riqualificazione del reato nel meno grave delitto di furto tentato semplice, è inammissibile sia perché generico sia in quanto la questione circa la qualificazione giuridica del fatto può essere dedotta per la prima volta in sede li legittimità, ex art. 609 cod. proc. pen., solo se la sua soluzione non coinvolga accertamenti in punto di fatto, invero necessari nel caso specie ove occorrerebbe verificare che nella concessionaria dove è stato perpetrato il furto non vi erano spazi destinati ad attività privata (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013, Rossi, Rv. 259730 — 01);
3. Considerato che il secondo motivo di ricorso (erroneamente numerato con il numero 3), con cui si censura il provvedimento impugnato per violazione di legge in ordine alla ritenuta insussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., oltre ad essere inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710-01), è altresì manifestamente infondato, in quanto dalla motivazione della Corte territoriale emerge l'abitualità del comportamento quale elemento ostativo alla concessione della suddetta causa di non punibilità;
4. Considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta la violazione della legge in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti, tra cui la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, inammissibile perché rivalutativo e manifestamente infondato in quanto tale prevalenza è espressamente esclusa ai sensi dell'art. 69, comma 4, cod. pen.;
5. Considerato che il quarto motivo di ricorso, con il quale si denunzia la violazione della legge penale lamentando l'eccessività del trattamento sanzionatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);
6. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.