Cassation court dismisses appeals for attempted theft due to lack of specific legal arguments and generic grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals by Marco Petacca and Gianfranca Distinto inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the first appeal's argument regarding Article 131 bis of the Penal Code was merely a repetition of rejected lower court arguments without new analysis. Similarly, the second appeal's claim for a lesser theft classification was deemed generic because it failed to address the objective nature of the statutory mitigation regarding urgent needs. Consequently, the court rejected the appeals as lacking the specific, argumentative critique required for admissibility at the stage of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 626 cod. pen.: Appeals must provide specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; generic repetitions or failures to address the objective nature of statutory mitigations render them inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETACCA MARCO nato a NAPOLI il 11/09/1978 DISTINTO GIANFRANCA nato a NAPOLI il 13/11/1970 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Marco Petacca e Gianfranca Distinto ricorrono con unico atto di impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando l'originaria imputazione, ha condannato il ricorrente per il reato di tentato furto, di cui agli artt. 56, 110, 624 cod. pen., esclusa l'aggravante ex art. 625, n. 4, cod. pen. e rideterminata la pena;
2. Considerato che il primo motivo di ricorso, proposto in difesa di Gianfranca Distinto - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 131 bis cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito; I motivi dedotti nel ricorso devono essere considerati non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); Le censure sono reiterate, la Corte territoriale ha puntualmente motivato in ordine all'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo non occasionale il comportamento tenuto dalla ricorrente, in ragione delle plurime condotte di furto emerse nei suoi confrontiin altri, paralleli procedimenti;
3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, proposto in difesa di Marco Petacca - con cui si contesta la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 626, comma 1, n.2 , cod. pen. - è generico perché non spiega le ragioni di meritevolezza dell'ipotesi di furto "minore" invocata e non si confronta con il fatto che la Corte di appello, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha chiarito che per l'entità di quanto illecitamente appreso, non si potesse ritenere che i beni sottratti fossero diretti al soddisfacimento di un grave ed urgente bisogno. L'attenuante di cui all'art. 626, comma 1, n.2 è a carattere oggettivo e viene valutata riguardo al fatto storico realizzato dai concorrenti e non ad elementi soggettivi riguardanti ciascun partecipe all'azione criminosa.
4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025