Italian Court dismisses appeal as generic mitigating circumstances denial is procedurally valid.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Andreozzi's appeal against the Naples Court of Appeal inadmissible. Andreozzi argued that the lower court improperly denied generic mitigating circumstances and imposed excessive sentencing. The court rejected this claim, ruling that the appellate judge correctly relied on specific factual indices to justify the denial without needing to consider every favorable element presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 473 cod. pen.; When denying generic mitigating circumstances, the judge may limit consideration to decisive factual elements rather than all arguments, provided adequate motivation is given.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREOZZI GIOVANNI nato a CASERTA il 12/05/1972 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giovanni Andreozzi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riqualificando l'originaria imputazione, ha dichiarato la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 473 cod. pen.;
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si lamenta il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessiva dosimetria sanzionatoria — è manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore (cfr. pag. 5). Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pre d