Criminal appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds lacking specific elements under Art. 581 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Pasquale D'Onofrio inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal was deemed extremely generic and indeterminate, failing to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court could not identify the specific elements underlying the criticism, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 497bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are extremely generic and indeterminate, failing to indicate the specific elements upon which the criticism is based.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ONOFRIO PASQUALE nato a POMIGLIANO D'ARCO il 08/12/1968 avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Pasquale D'Onofrio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 497bis cod. pen.
2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è estremamente generico per indeterminatezza, privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Consigliere estensore Il Pres