Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and lack of new arguments against sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Macaluso's appeal against the Palermo Court of Appeal's criminal conviction inadmissible. Macaluso argued that the sentence was excessive and that the court failed to properly weigh mitigating and aggravating circumstances or consider the lack of punishability due to the minor nature of the theft. The court rejected these claims as mere repetitions of arguments already dismissed in the second instance and found them too generic to challenge the lower court's application of sentencing guidelines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if the grounds are generic, indeterminate, or merely repetitive of arguments already rejected by the court of second instance without presenting new, specific reasons to challenge the judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACALUSO GIOVANNI nato a PALERMO il 08/11/1988 avverso la sentenza del 10/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giovanni Macaluso ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluriaggravato;
2. Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denuncia la misura eccessiva del trattamento sanzionatorio e lamenta violazione e falsa applicazione della legge penale in ordine al diniego del giudizio di prevalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, nonché in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sono fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 2). Inoltre, sono generici per indeterminatezza, perché non si confrontano realmente con le ragioni della sentenza impugnata che ha correttamente valorizzato gli indicatori di cui all'art. 133 cod. pen. per giungere al risultato della sanzione inflitta;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 15 g