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Ordinanza — n. 8698/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8698/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8698/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAPPA ALDO nato a ROMA il 08/02/1951 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Aldo Ciappa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8698/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Aldo Ciappa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale;

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta documenti bancari falsità in documenti omissione della contabilità irregolarità finanziarie danno ai creditori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAPPA ALDO nato a ROMA il 08/02/1951 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Aldo Ciappa ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena, ha confermato nel resto la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale;

2. Considerato che i motivi di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia vizi di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di bancarotta semplice e in ordine alla valutazione delle prove, lamentando l'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo specifico, sono sia manifestamente infondati, che non consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché volti a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Considerato, inoltre, che non sono stati individuati specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 6 e 7 del provvedimento impugnato); 2.1. Lette le conclusioni tardive del ricorrente, che chiede la trasmissione alla Sezione ordinaria competente del ricorso non inammissibile, con argomenti manifestamente infondati e generici;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 15