Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8696/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merit review of evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8696/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared Giovanni Romanelli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Romanelli argued the lower court mischaracterized him as a de facto administrator of the bankrupt company and misinterpreted the evidence. The court rejected this because the appeal's sole ground sought a re-evaluation of factual findings, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they aim to re-evaluate evidence or propose alternative readings of facts, as these fall outside the scope of the admissibility review reserved for the supreme court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility de facto administrator qualification bankruptcy law proceedings evidence re-evaluation prohibition merit review limitation bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie documenti bancari

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, co. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, co. 1, lett. a) c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANELLI GIOVANNI nato a NAPOLI il 06/10/1963 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giovanni Romanelli ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 216 co. 1 n. 1 e 2 L. Fall.;

2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con cuie il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla qualificazione del ricorrente quale amministratore di fatto della società fallita, lamentando un travisamento della prova, oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pag. 18-23 del provvedimento impugnato);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 15 ge