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Ordinanza — n. 8694/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic appeal grounds and lack of specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8694/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giovanni D'Auria's appeal inadmissible, confirming the lower court's rejection of his claim regarding sentencing mitigation. D'Auria argued that the appellate court failed to address specific grounds for reduced punishment, but the court found his appeal grounds were originally generic and thus non-derivable at the cassation level. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded because generic complaints about sentencing severity cannot be raised for the first time before the supreme court.

Regesto Legislator

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Generic appeal grounds regarding sentencing mitigation are inadmissible at the cassation level and cannot be cured by subsequent specific arguments if the original complaint lacked specificity.

Parole chiave

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generic appeal grounds inadmissibility cassation sentencing mitigation derivation of appeal penal responsibility impunità indennizzo per detenzione ingiustificata gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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Art. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014
in tal senso Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv.
Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019
262700, nonché Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv.
Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022
Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AURIA GIOVANNI nato a ROMA il 29/01/1979 avverso la sentenza del 22/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Giovanni D'Auria ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato, confermando la sentenza del 6 ottobre 2011 del Tribunale di Roma che aveva affermato la penale responsabilità del ricorrente per il reato di furto pluriaggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alle aggravanti e alla recidiva contestate, l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;

2. Considerato che l'unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle conclusioni della Corte d'appello circa la ritenuta aspecificità del motivo di appello riguardante la diminuzione del trattamento sanzionatorio, invero formulato richiamando i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. - è manifestamente infondato poiché la corrispondente censura di appello era originariamete inammissibile. Infatti, il motivo d'appello avente ad oggetto la dosimetria di pena, era a sua volta inammissibile, in quanto caratterizzato da estrema genericità e, come noto, la genericità dell'appello si riverbera sul ricorso per cassazione, poiché non è deducibile dinanzi al giudice di legittimità il difetto di motivazione della sentenza di secondo grado in ordine a motivi d'appello a loro volta generici (pur se proposti in concorso con altri motivi specifici), i quali restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell'impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (cfr. in tal senso Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700, nonché Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 in motivazione;

Sez. 5, n. 44201 del 29/9/2022, Testa, Rv. 283808). In ogni caso, il motivo di ricorso è anch'esso generico poiché lamenta solo superficialmente e con richiami generici l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio che gli è stato inflitto;

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommvii euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co