Ordinanza — n. 8685/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELELEO LUCA nato a ANZIO il 22/12/1982 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Luca Meleleo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in funzione di giudice del rinvio, ha parzialmente riformato, rideterminando la pena irrogata, la sentenza del 16 gennaio 2023 del GIP presso il Tribunale di Velletri, già riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 28 giugno 2023, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di detenzione abusiva e porto abusivo di armi di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 697 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante e ritenuto il vincolo della continuazione, l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 8685/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il primo e unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima - è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio che invece è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione: la Corte territoriale ha evidenziato come non sia possibile applicare le attenuanti generiche nella massima estensione in considerazione della personalità dell'imputato e del mancato rispetto delle prescrizioni a lui imposte con la misura non custodiale applicata. Il comportamento successivo al reato rientra tra i parametri valutabili ex art. 133 cod. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MELELEO LUCA nato a ANZIO il 22/12/1982 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Luca Meleleo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma che, in funzione di giudice del rinvio, ha parzialmente riformato, rideterminando la pena irrogata, la sentenza del 16 gennaio 2023 del GIP presso il Tribunale di Velletri, già riformata dalla sentenza della Corte di appello di Roma del 28 giugno 2023, che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità dell'imputato per i reati di detenzione abusiva e porto abusivo di armi di cui agli artt. 2, 4 e 7 L. 895/1967 e 697 cod. pen. e, concesse le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza con la contestata aggravante e ritenuto il vincolo della continuazione, l'ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
2. Considerato che il primo e unico motivo del ricorso - con cui il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella misura massima - è inammissibile in quanto inerente al trattamento sanzionatorio che invece è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione: la Corte territoriale ha evidenziato come non sia possibile applicare le attenuanti generiche nella massima estensione in considerazione della personalità dell'imputato e del mancato rispetto delle prescrizioni a lui imposte con la misura non custodiale applicata. Il comportamento successivo al reato rientra tra i parametri valutabili ex art. 133 cod. pen.
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il Co