Ordinanza — n. 8684/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERRERA HAMAN JIMMY RICHARD CUI 010U0N2 nato il 03/03/1970 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Herrera Haman Jimmy Richard ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza dell'8 maggio 2023 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 8684/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che Herrera Haman Jimmy Richard ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza dell'8 maggio 2023 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HERRERA HAMAN JIMMY RICHARD CUI 010U0N2 nato il 03/03/1970 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Rilevato che Herrera Haman Jimmy Richard ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza dell'8 maggio 2023 del Tribunale di Roma che, all'esito del giudizio abbreviato, ha affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di furto aggravato e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena ritenuta di giustizia;
2. Considerato che il primo e unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento del reato nella forma tentata - è inammissibile in quanto, oltre ad essere particolarmente generico, è riproduttivo di censure già correttamente vagliate dal giudice di merito, il quale ha affermato che il reato è sicuramente consumato, stante l'avvenuto spossessamento e il dominio incondizionato acquisito dall'imputato. E tale indicazione è coerente con i consolidati orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Il motivo, inoltre, è basato su una circostanza fattuale che non emerge dalla sentenza impugnata;
3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Pr