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Ordinanza — n. 8680/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8680/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8680/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bologna del 17 marzo 2023, ha ridotto ad euro 600,00 di ammenda la pena inflitta nei confronti di Boujana Mohamed per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per carenza e inidoneità della motivazione a rendere le ragioni di ricorrenza della sua responsabilità penale.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 8680/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per carenza e inidoneità della motivazione a rendere le ragioni di ricorrenza della sua responsabilità penale.

Parole chiave

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guida nonostante revoca della patente commisurazione della multa contravvenzione per eccesso di velocità guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione alle norme della circolazione motivi di cassazione

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOWANA MOHAMED (CUI 01A0EBE) nato il 01/04/1977 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Bologna del 17 marzo 2023, ha ridotto ad euro 600,00 di ammenda la pena inflitta nei confronti di Boujana Mohamed per il reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge, per carenza e inidoneità della motivazione a rendere le ragioni di ricorrenza della sua responsabilità penale.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Pr