Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 8676/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable factual re-evaluation of intoxication evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8676/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant sought a re-evaluation of factual evidence regarding his intoxication, a power reserved exclusively for the trial judge. The applicant argued that the lower courts incorrectly applied the road traffic code regarding the proof of his drunkenness at the time of the offense. The court rejected this, ruling that the Supreme Court cannot substitute its own assessment of facts or re-read evidentiary elements, thereby upholding the finality of the lower court's factual findings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual elements or substitute the trial judge's discretionary assessment of evidence, rendering appeals based solely on a different factual appreciation inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility factual re-evaluation intoxication evidence road traffic code discretionary power legality review appellate judgment abuso di alcol

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
Con sentenza del 10 gennaio 2024 la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone del 30 marzo 2022 con cui Vezuli Andi era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
Legge 20 febbraio 2006, n. 46
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VEZULI ANDI nato il 01/01/1973 avverso la sentenza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 10 gennaio 2024 la Corte di appello di Trieste ha confermato la pronuncia del Tribunale di Pordenone del 30 marzo 2022 con cui Vezuli Andi era stato condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, cod. strada in ordine alla ritenuta prova della ricorrenza del suo stato di ebbrezza al momento dei fatti.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con l'indicata doglianza, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale (cfr. p. 3).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigliere es