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Ordinanza — n. 8675/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility as it challenges factual evaluation, not legal application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8675/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to re-evaluate the factual findings made by the lower courts. The appellant argued that the appellate court erred in assessing causality, subjective intent, and the defendant's conduct, but the Court held that such factual appreciation is exclusively the domain of the trial judge. Consequently, the Court ruled that the appeal constituted an impermissible alternative assessment of the evidence rather than a legitimate legal review.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 36, cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or substitute its own assessment of evidence for that of the court of first instance, limiting its review strictly to legal application and procedural vices.

Parole chiave

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inadmissibility appeal factual evaluation Court of Cassation powers appellate review limits evidence assessment incidente motociclistico vittima di infortunio responsabilità per incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n.
Art. 40, comma 1, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine alla caduta della persona offesa e alla ricorrenza del nesso causale ex art. 40, comma 1, cod.
Artt. 43-47 cod. pen.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO SEBASTIANO nato a CATANIA il 26/11/1968 avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 27 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Monza del 24 maggio 2022, ha concesso a Mauro Sebastiano i benefici di legge, nel resto confermando la sua condanna alla pena di mesi nove di reclusione per il reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con quattro distinti motivi: inosservanza o erronea applicazione di legge in ordine alla caduta della persona offesa e alla ricorrenza del nesso causale ex art. 40, comma 1, cod. pen.; inosservanza o erronea applicazione di legge con riguardo alla ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato ex artt. 43-47 cod. pen.; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della sua condotta di fuga e di omissione di soccorso; contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'insufficiente espletamento dell'istruttoria.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Deve essere ribadito, infatti, come esuli dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale in ordine all'illecita condotta ascrittagli (cfr. pp. 6 e ss. della sentenza impugnata).

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consigli