Cassation appeal dismissed as inadmissible due to improper grounds regarding sentencing under concordato procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed on grounds not permitted by law. The appellant challenged the excessive sentence increase and deviation from the statutory minimum, arguing a lack of congruent reasoning. The court ruled that such complaints regarding sentencing determinations are inadmissible when raised under the concordato procedure, which only allows challenges to the formation of will, prosecutor consent, or divergent content of the ruling.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: Appeals under Art. 599-bis c.p.p. are inadmissible for complaints regarding sentencing determinations that do not constitute an illegality of the sanction, as these grounds are reserved for the specific annulment procedure under Art. 448-bis c.p.p.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CESARANO PIETRO nato a PAGANI il 09/02/1985 avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 29 aprile 2024 la Corte di appello di Salerno, in parziale riforma della pronuncia del G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore del 18 ottobre 2023, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati rubricati ai capi 1), 2), 3) e 5) per intervenuta remissione di querela, nonché rideterminato, sull'accordo delle parti, la pena inflitta nei confronti di Cesarano Pietro nella misura di anni uno, mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa in ordine ai reati di furto aggravato contestati ai capi 4) e 6). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, lamentando, con un unico motivo, vizio di motivazione e violazione di legge per non essere stato congruamente motivato l'eccessivo aumento di pena disposto per la continuazione e l'effettuato discostamento dal minimo edittale.
2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. E' stato precisato, infatti, che il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è ammissibile solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170-01;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01). Il concordato in appello, d'altro canto, ha una diversa fisionomia rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo che, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica) — con la conseguenza che le ipotesi di annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate rispetto a quelle previste dall'art. 448-bis dello stesso codice, dato che riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (così, Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196-01).
La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 novembre 2024 Il Consig