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Ordinanza — n. 8673/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 8673/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 8673/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 24 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Avellino del 25 marzo 2022 con cui Franco Vincenzo era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186-bis, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata erroneamente pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 8673/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 186-bis, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata erroneamente pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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contravvenzione per eccesso di velocità guida nonostante revoca della patente guida in stato di ebbrezza qualificata pagamento dell'ammenda infrazione alle norme della circolazione multe non pagate

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata erroneamente pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186/2000
All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO VINCENZO nato a AVELLINO il 21/03/1994 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 24 aprile 2024 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di Avellino del 25 marzo 2022 con cui Franco Vincenzo era stato condannato alla pena di mesi otto di arresto ed euro 2.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all'art. 186-bis, comma 6, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, per non essere stata erroneamente pronunciata sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. Il Collegio rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell'imputato e la congruità della pena inflittagli. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i